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Regolamento prestito sociale

(Revisione 15/03/11)

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci in conformità agli artt. 4 e 17 dello Statuto Sociale.
Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro dei soci della Cooperativa ed in regola con il versamento della quota sociale e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

Art. 2 Esclusione

E' tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 3 Limiti per importi

I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in particolare ex artt. 10 e 21, legge 31 gennaio 1992, n. 59).
La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'ltalia di cui alla Circolare attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007.
L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa I'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della Sezione V, Paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) ed il rapporto tra l'ammontare complessivo della raccolta di prestito e patrimonio sociale della Cooperativa devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 Libretto

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore persona fisica sarà rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").
Sono previste due tipologie di libretto di Prestito Sociale; un libretto per il prestito ordinario (libero) ed uno per il prestito vincolato.
Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata per le persone fisiche, senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.
Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.
Resta escluso, per I'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.
Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta.
Il contratto deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.
Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Art. 5 Delega

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. II conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.
Per i soci persone fisiche i nominativi delle terze persone delegate, debitamente identificate, verranno indicate sul "libretto".

Art. 6 Verifiche

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

Art. 7 Duplicati

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia alla Cooperativa.
Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.
In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del libretto di prestito per effettuare gli opportuni controlli.
Su esplicita richiesta scritta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento portante la dicitura "duplicato".
All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che l'originario documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

Art. 8 Rimborso

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art. 12.
Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 2 (due) giorni dal momento della richiesta del socio. In via del tutto discrezionale, è tuttavia facoltà della Cooperativa effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta.

Art. 9 Versamenti

I versamenti possono essere fatti in contanti, con assegni, ovvero a mezzo bonifico, nel rispetto della vigente normativa in materia.
I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per il socio solo ad incasso avvenuto.
La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari e/o circolari.
Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Art. 10 Estinzione forzosa

In caso di recesso, di esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data nella quale si producono gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale o alla data del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.
Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.
Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale o alla morte del socio cessa la validità delle deleghe di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 cod. civ..

Art. 11 Condizioni

Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.
Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di fissare un tasso di interesse differenziato per i prestiti ordinari (liberi) e per i prestiti sottoposti a vincolo temporale nel rimborso nonché per scaglioni di giacenza media.
Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque, il limite massimo di importo stabilito per la raccolta dal precedente art.3, ai fini del mantenimento dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata con accreditamento sul conto di prestito il 1° gennaio successivo, per il prestito ordinario.
Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelevamento.
Sui versamenti effettuati tramite assegni si applica invece la valuta di 2 (due) giorni per assegni circolari ed assegni bancari.
Per i versamenti eseguiti tramite bonifico bancario le somme depositate producono interessi con decorrenza dalla valuta di accreditamento a favore della Cooperativa.
Se per effetto dell'accreditamento degli interessi, il saldo venisse a superare il limite massimo d'importo consentito, indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.
Nel caso di estinzione del prestito ordinario in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Art. 12 Prestito vincolato

Il consiglio di amministrazione può offrire ai soci la possibilità di sottoscrivere, in aggiunta o sostituzione del rapporto di prestito ordinario (libero), un rapporto di prestito vincolato. In ogni caso la somma complessivamente prestata non può superare il limite individuale di cui al precedente art. 3.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il tasso di remunerazione del prestito vincolato, composto da quello relativo ai prestiti ordinari (liberi) e da un valore positivo aggiuntivo.
L'importo minimo del prestito vincolato è di € 5.000,00 (cinquemila euro) e non sono ammessi ulteriori versamenti.
La durata del vincolo è stabilita dal consiglio d'amministrazione tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 36 mesi.
In mancanza di disdetta scritta da parte del socio prestatore da darsi almeno 30 giorni prima della scadenza, il vincolo, solo sulla somma in linea capitale, viene considerato tacitamente rinnovato per lo stesso importo e per la stessa durata del vincolo.
In caso di disdetta del vincolo, il capitale del libretto vincolato cessa di produrre interessi alla data di scadenza.
Limitatamente alle operazioni di prelevamento, il socio prestatore può delegare altra persona, anche non socia e anche diversa dal delegato sulla libretto di cui all'art. 5.
Gli interessi sono disponibili per il rimborso – al netto delle ritenute di legge – dalla data di scadenza del vincolo e, se non ritirati, non producono interessi.
In caso di variazione negativa del tasso di remunerazione, è consentita l'estinzione anticipata del libretto vincolato. In questo caso la somma vincolata viene rimborsata per il totale più gli interessi maturati al netto delle ritenute di legge.
Su richiesta scritta del socio prestatore, il consiglio di amministrazione ha facoltà – in casi eccezionali – di valutare la richiesta di rimborso anticipato e, in caso di accoglimento, la somma vincolata viene rimborsata senza interessi.
In caso di morte del socio, agli eredi viene rimborsata la somma vincolata e gli interessi maturati fino alla data del decesso al netto delle ritenute di legge.

Art. 13 Comunicazioni

In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso con lettera spedita presso il domicilio indicato nel Libro Soci.
Entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate, fatto salvo quanto previsto nel caso di rapporti di prestito vincolati.
Qualora il Consiglio d'Amministrazione deliberi di fissare il tasso di interesse con riferimento ad un parametro ufficiale di riferimento, la comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dalla variazione del parametro prescelto, la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti.

Art. 14 Estratto conto

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente per i prestiti ordinari, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale per i prestiti vincolati, ad informare in modo chiaro e completo (estratto conto) il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.
Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 13.

Art. 15 Disposizioni finali

a Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.
La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative, al numero A118873, Sezione: Cooperative a Mutualità prevalente – Categoria: Cooperative edilizie di abitazione

La Cooperativa si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente Regolamento ed in particolare del costante rispetto dei limiti patrimoniali e di remunerazione di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è messo a disposizione del socio nei locali in cui si effettua la raccolta.
I fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia di antiriciclaggio e raccolta prestito sociale e si applicano inoltre le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apportare immediatamente al presente Regolamento le eventuali modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle Autorità monetarie, da sottoporre successivamente ad approvazione da parte della prima Assemblea utile.
Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea dei Soci ed entra in vigore in data 15 marzo 2011. Esso sostituisce il precedente Regolamento approvato in data 10/12/2009.